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DIRETTIVA 2002/92/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLO INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA of 9th December 2002 on insurance mediation
Articolo 4 – 3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio della Comunità o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro e di 1 500 000 EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.
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